Approfondimento sul pacchetto sicurezza

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18G00161/sg)

Taser e accesso al Ced per la Polizia locale
L’articolo 19 rende possibile per sei mesi la «sperimentazione di armi ad impulsi elettrici», le cosiddette pistole Taser, da parte di agenti appartenenti alla Polizia municipale degli Enti locali con più di 100mila abitanti, che potranno anche avere accesso al Centro Elaborazione Dati della Polizia

Daspourbanoesteso
Gli articoli 20 e 21 disciplinano l’applicazione del cosiddetto “Daspo” (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive): viene esteso anche agli indiziati per reati di terrorismoe di altri reati contro lo Stato e l’ordine pubblico e sarà applicabile anche in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, oltre che negli ospedali e nei presidi sanitari. La violazione di tali divieti diventa un reato, punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. 

Blocco stradale

Viene reintrodotto il reato di blocco stradale (compresa anche l’ostruzione o l’ingombro dei binari), oggi sanzionato come illecito amministrativo,a regime sarà punibile con pene da 1 a 6 anni (articolo 23).In sede di conversione ripristinato anche l’illecito amministrativo : “ chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.

Le occupazioni

l’articolo 30sanziona chi «invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto»con la reclusione fino a 2 anni, raddoppiati a 4 se l’occupazione è commessa da più di cinque persone o da persona palesemente armata. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa. Infine, se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata. Contro chi promuove o organizza le occupazioni, gli inquirenti potranno far ricorso alle intercettazioni telefoniche.

Decreto Legge N. 53 14/06/2019 (Salvini Bis)conversione in legge 77/19 del 8/08/2019https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Art. 6Con l’art. 6 vengono inasprite le pene previste dalla c.d. legge Reale per chi utilizza caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in occasione di manifestazioni. L’arresto passa dalla cornice “da uno a due anni” a quella “da due a tre anni” più ammenda. Sempre ai sensi dell’art. 6 del decreto, viene introdotto nella legge Reale un nuovo articolo 5-bis, che prevede una fattispecie delittuosa punita con la reclusione da uno a quattro anni nei confronti di “chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere”.

Art.7 del decreto introduce una serie di modifiche al codice penale, accomunate dalla finalità di “aggravare” il trattamento sanzionatorio di fatti già previsti come reato,se questi avvengono nel “contesto di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”. In particolare:

  • Aggravante prevista per i reati di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale o a corpo politico, amministrativo o giudiziario equiparati a quelli commessi con determinate modalità (armi, persona travisata ecc.).

  • Aggravante al reato di interruzione di ufficio o servizio pubblico (reclusione fino a due anni).

  • Aggravante prevista per i reati di devastazione e saccheggio. Modifiche al delitto di danneggiamento: l’ipotesi viene espunta dalla fattispecie base e ricollocata,con pena significativamente superiore (da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni),

Speriamo al più presto di approfondire i due Decreti Salvini e il seguito giallo-rosso, anche per le tematiche che riguardano l’immigrazione e il diritto di asilo.